sabato 7 settembre 2013

L’ultima disperata resistenza

L’ultima disperata resistenza

Modifica Articolo 138 Costituzione Paolo Becchi
Vorrei dire qualcosa a proposito del disegno di legge costituzionale n. 1359 sull’istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali ed elettorali, di cui si riprende l’esame in questi giorni. Ci sono tre aspetti su cui è necessario riflettere, e che devono essere considerati attentamente.

1° ASPETTO: IL PROCEDIMENTO

Anzitutto, il procedimento. Bisogna qui fare una premessa generale, ma che credo sia comunque utile. L’ art. 138 della Costituzione prevede, per la revisione costituzionale, una procedura del tutto particolare, incentrata sui poteri del Parlamento. La revisione, si legge all’articolo 138, è adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi ed è approvata a «maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione».
Non è previsto il referendum confermativo se la revisione è approvata con la maggioranza dei due terzi. Se invece la modifica è approvata a maggioranza assoluta, si procede a referendum nel caso in cui lo richiedano o un quinto dei membri dell’una o dell’altra Camera o cinquecento elettori, o cinque Consigli regionali. La revisione sottoposta a referendum non è promulgata «se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi». Nel caso di referendum confermativo, a differenza di quello abrogativo, è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi, mentre non è necessario che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto.
Il meccanismo delineato è chiaro: il parlamento modifica la costituzione e il popolo (eventualmente) decide in ultima istanza su tali modifiche. Questo Parlamento, tuttavia, sta violando apertamente questa procedura, sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale. Parlo anzitutto dell’aspetto formale:
... Continua

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